Secondo la Circolare INPS n. 45 del 1 marzo 2011 possono usufruire dei permessi di cui all’art. 33 della legge 104/1992, i lavoratori in situazione in disabilità nonché i dipendenti che assistono familiari in situazione di disabilità grave. Tali permessi spettano dunque ai genitori, ai figli, nonni, fratelli, sorelle, nipoti (figli di figli), suocero\a, nuora, genero, cognati. Solo in particolari condizioni le agevolazioni possono essere estese ai parenti e affini di 3° grado delle persone da assistere.
MODALITÀ DI FRUIZIONE DEI PERMESSI
Il dipendente in situazione di disabilità grave ha la possibilità di fruire alternativamente in ogni mese di:
- 2 ore di permesso al giorno per ciascun giorno lavorativo del mese;
- 3 giorni interi di permesso al mese;
- 18 ore mensili da ripartire nelle giornate lavorative secondo le esigenze personali, frazionabili e fruibili per un tempo pari o superiore ad un’ora; le predette ore, se fruite per l’intera giornata, comporteranno un abbattimento dell’orario teorico giornaliero (pari a 7 ore e 12 minuti).
La stessa Legge n. 104 del 5.02.1992 all’art. 33 comma 6 sancisce chiaramente che la persona, portatrice di handicap maggiorenne in situazione di gravità può usufruire alternativamente dei permessi di cui ai commi 2 e 3.
Sembra, quindi, chiaro che non vi possa essere cumulo tra il diritto ai giorni di permesso retribuito e la riduzione giornaliera dell’orario.