L’INTERDIZIONE OBBLIGATORIA ANTICIPATA A 3 MESI
Secondo l’art. 17 del D.lgs 151/2001, nel caso in cui le lavoratrici siano impegnate in lavori ritenuti gravosi e pregiudizievoli, il congedo di maternità è anticipato a 3 mesi dalla data presunta del parto. Tali lavori sono individuati con proprio decreto dal Ministero del Lavoro e della previdenza sociale.
INTERDIZIONE OBBLIGATORIA ANTICIPATA
In via ulteriore rispetto a quanto detto nel paragrafo precedente, l’anticipazione dell’interdizione obbligatoria può essere disposta in presenza di una delle seguenti condizioni:
- nel caso di gravi complicanze della gravidanza o di preesistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza;
- quando le condizioni di lavoro o ambientali siano ritenute pregiudizievoli alla salute della donna o del bambino;
- quando la lavoratrice addetta al trasporto ed al sollevamento pesi, nonché a lavori pericolosi faticosi ed insalubri, non possa essere spostata ad altre mansioni.
Rinviamo qui per un approfondimento sull’interdizione anticipata.
RETRIBUZIONE SPETTANTE
La retribuzione spettante durante il periodo di interdizione anticipata è pari al 100% sia per i docenti di ruolo sia per i docenti con contratto a tempo determinato durante il periodo coperto dal contratto. Per i periodi non coperti da contratto, ai supplenti spetta un’indennità di disoccupazione pari all’80% della retribuzione media del mese precedente compresa la 13esima. Tale periodo di indennità fuori nomina non vale ai fini del servizio né ai fini pensionistici (benché possa essere riscattato).
Anche i docenti con contratto a tempo determinato hanno diritto al periodo di astensione obbligatoria dal lavoro e al medesimo trattamento economico previsto per i docenti di ruolo. Ciò anche nel caso di interdizione anticipata dal lavoro.
Per il periodo coperto dalla nomina del contratto, al docente spetta il 100% della retribuzione e il relativo periodo concorre alla maturazione dell’anzianità di servizio e alla progressione di carriera (dunque il servizio sarà valido per la maturazione del punteggio ai fini dell’aggiornamento delle graduatorie e per il servizio pre-ruolo). L’indennità percepita in costanza di rapporto d’impiego ha natura retributiva e quindi soggetta ai contributi pensionistici, previdenziali e assistenziali.
Diverso è il caso del periodo di maternità non coperto da contratto per il quale spetta l’indennità di maternità nella misura dell’80% della retribuzione. Se il periodo di congedo coincide solo in parte con la nomina (il congedo inizia durante il rapporto di lavoro ma si esaurisce dopo il termine del contratto), al docente spetterà il 100% della retribuzione per il periodo coperto dal contratto e l’indennità di maternità nella misura dell’80% per la parte fuori nomina. L’indennità percepita in misura dell’80% non è utile ai fini della maturazione dell’anzianità di servizio e ai fini del punteggio per l’aggiornamento delle GPS\GAE.
Inoltre, l’indennità dell’80% spetta anche ai docenti che, all’inizio del periodo di congedo (compreso il caso dell’interdizione anticipata) si trovino disoccupati purché dalla fine dell’ultimo contratto all’inizio del periodo di congedo non siano trascorsi più di 60 giorni (es. il docente il cui contratto di lavoro è al 31/08 e che entra in congedo obbligatorio il 28/10 ha diritto all’indennità nella misura dell’80%).
La pratica dell’indennità fuori nomina, così come quella percepita durante la nomina, è sempre a carico della scuola (l’ultima in cui il personale ha prestato servizio) e non dell’INPS/INPDAP. Di conseguenza, sarà la scuola a dover istruire la pratica per l’ottenimento dell’indennità fuori nomina, prima della conclusione del relativo contratto a tempo determinato. La segreteria invierà il provvedimento al MEF utilizzando la procedura SIDI. Se durante il periodo in cui percepisce l’indennità, la dipendente accetta una nuova nomina, il nuovo contratto comporta la cessazione dell’indennità.
Esempio: docente con contratto a tempo determinato, stipulato per supplenza breve dal 30 gennaio al 10 aprile. Il 5 aprile la docente effettua una visita ginecologica ed in quella occasione il medico rilascia un certificato di gravidanza a rischio.
La docente ha diritto a presentare l’istanza per l’indennità fuori nomina, in quanto la sua è una gravidanza a rischio ed, in questo caso, la legge prevede l’interdizione dal lavoro e, conseguentemente, il congedo di maternità, anche nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro per la scadenza del termine (rif. normativo: combinato disposto degli articoli 17, comma 2, lett. a); 24, comma 1, e 54, comma 3, lett. c) del D.lgs. 151/2001). Il tutto a condizione che sia stata avviata presso la ASL competente, la pratica di interdizione/astensione anticipata da lavoro per gravi complicanze della gravidanza. Bisognerà, poi, presentare tutta la documentazione alla scuola.
Come anticipato, l’indennità fuori nomina spetta anche nel caso in cui l’inizio del periodo di interdizione sia successivo alla scadenza del contratto purché tra la scadenza del contratto e quello del periodo di congedo non siano decorsi più di sessanta giorni. (cfr. articolo 24, comma 2, del D.lgs. 151/2001).
La docente ha diritto a percepire l’indennità, pari all’80% della retribuzione, per tutto il periodo del congedo, quindi fino a 3 mesi dopo il parto (cfr. articolo 22, comma 1, del D.lgs. 151/2001).