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Mobilità: si valuta il servizio prestato nelle scuole paritarie solo se dell’infanzia comunali [Chiarimenti]

Il CCNI mobilità 2025/2028, come i precedenti, prescrive che il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile in quanto non riconoscibile ai fini della ricostruzione di carriera. Il principio generale è dunque quello secondo cui il servizio prestato nelle scuole paritarie non si valuta né nella mobilità né nella ricostruzione di carriera.

Sono presenti però delle eccezioni. Sono infatti valutabili i servizi prestati:

  1. fino al 31/8/2008 nelle scuole paritarie primarie che abbiano mantenuto lo status di parificate congiuntamente a quello di paritarie.
  2. nelle scuole paritarie dell’infanzia comunali
  3. nelle scuole secondarie pareggiate (art. 360 del T.U.)

Attenzione: non bisogna fare confusione fra concetti diversi: “scuole paritarie”, “scuole pareggiate” e scuole “parificate”.

SCUOLE PARITARIE DELL’INFANZIA COMUNALI
Per espressa previsione è valutabile il servizio prestato nelle scuole dell’infanzia comunali perché si tratta di una tipologia di servizio che è valutabile anche ai fini della ricostruzione di carriera. Pertanto, condizione essenziale affinché il servizio venga valutato è che si tratti di scuole paritarie comunali ovvero gestite direttamente dai comuni. 

SERVIZIO SVOLTO NELLE SCUOLE PARITARIE PRIMARIE CHE HANNO MANTENUTO LO STATUS DI PARIFICATE
Come dispone il CCNI mobilità, è innanzitutto valutabile il servizio prestato fino al 31 agosto 2008 nelle scuole paritarie che abbiano mantenuto lo status di parificate. Si badi che tale valutazione discende dalla “parificazione” e non dalla “parità”.

L’istituto della parifica per le scuole elementari, oggi primarie, non è stato infatti abrogato dalla legge n.62 del 10 marzo 2000. Il riconoscimento della parità non ha comportato l’eliminazione delle scuole parificate; le scuole primarie hanno mantenuto lo status di scuole “parificate” indipendentemente dal riconoscimento o meno della parità.

La parifica è collegata alla stipula di una convenzione tra l’Amministrazione scolastica e l’ente gestore della scuola, che si configura come un contratto di durata pluriennale. Le convenzioni di parifica stipulate negli anni passati sono scadute il 31 agosto 2008, in quanto la legge n.27 del 3 febbraio 2006, che ha convertito con modificazioni il decreto legge n.250 del 5 dicembre 2005, ha previsto quanto segue: ‘le convenzioni di parifica attualmente in corso si risolvono di diritto al termine dell’anno scolastico in corso alla data di entrata in vigore delle norme regolamentari previste dall’art. 345 del T.U. n.297/1994’.

Premesso, quindi, che fino alla predetta data del 31 agosto 2008 le scuole primarie con convenzione di parifica hanno mantenuto la qualifica di “scuole parificate”, si ritiene che nei confronti del personale docente di ruolo nelle scuole statali che, anteriormente all’immissione nei ruoli statali ha prestato servizio nelle scuole stesse, trovino applicazione tutte le norme vigenti in materia di riconoscimento dei servizi pregressi, ivi compresa quella relativa al riconoscimento del servizio prestato nelle scuole parificate fino al 31 agosto 2008.

Non è invece valutabile il servizio prestato prima del 31 agosto 2008 in scuole private non parificate né quello prestato successivamente a questa data in scuole paritarie in quanto al termine dell’anno scolastico 2007\2008 le convenzioni di parifica si sono risolte di diritto.

USR Piemonte 5356/2010 valutazione servizio scuole parificate
USR Campania 5693/2016

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