Il Disegno di Legge 1920, a prima firma Sen. Pittoni (Lega), mira a semplificazione la formazione e il reclutamento dei docenti. Tra le varie misure previste vi è un piano straordinario di assunzioni del personale precario della scuola sia per posti comuni che per posti di sostegno.
È bene precisare che si tratta di un Disegno di Legge la cui discussione in parlamento non è ancora iniziata ma che potrebbe comunque costituire la base per quel piano straordinario di assunzioni di cui si parla in questi giorni e che sarebbe allo studio del Ministro dell’Istruzione.
Di seguito riportiamo quanto previsto dal Disegno di Legge (art. 8) per quanto riguarda le assunzioni su posto di sostegno, limitatamente alle nomine previste per l’anno scolastico 2021/2022.
PIANO STRAORDINARIO DI ASSUNZIONE DEL PERSONALE PRECARIO DELLA SCUOLA SU POSTI DI SOSTEGNO
Relativamente ai posti di sostegno, una volta terminate le operazioni di nomina in ruolo del personale avente titolo in forza dell’inserimento nelle graduatorie definitive dei concorsi ordinari e straordinari banditi negli anni precedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge o dell’inserimento nelle graduatorie ad esaurimento ed esaurite le operazioni della c.d. chiamata veloce, gli uffici territoriali periferici del Ministero dell’istruzione procedono, stante la particolare situazione di necessità ed urgenza volta ad assicurare il più qualificato supporto sociale e didattico agli alunni diversamente abili, al conferimento della nomina in ruolo, sul residuo dei posti di organico rimasti disponi bili, ai soggetti di seguito indicati:
- docenti di ruolo, in possesso della specifica abilitazione e del titolo di specializzazione per l’insegnamento di sostegno, che siano stati utilizzati o che abbiano stipulato un contratto a tempo determinato su posto di sostegno per almeno un triennio, anche non continuativo, a decorrere dall’anno scolastico 2008/2009;
- docenti non di ruolo, in possesso della specifica abilitazione e del titolo di specializzazione per l’insegnamento di sostegno, inseriti nella seconda fascia delle graduatorie di istituto, che abbiano prestato servizio nelle istituzioni scolastiche ed educative statali per almeno un triennio, anche non continuativo, a decorrere dall’anno scolastico 2008/2009;
- docenti di ruolo, in possesso della specifica abilitazione, ma non in possesso del titolo di specializzazione per l’insegna mento di sostegno, che siano stati utilizzati o che abbiano stipulato un contratto a tempo determinato ai sensi di quanto previsto dal l’articolo 36 del contratto collettivo nazionale di lavoro 29 novembre 2007, su posto di sostegno per almeno un triennio, anche non continuativo, a decorrere dall’anno scolastico 2008/2009;
- docenti di ruolo, non in possesso della specifica abilitazione ma in possesso di valido titolo di studio per l’accesso alla specifica classe di concorso, non in possesso del titolo di specializzazione per l’insegnamento di sostegno, che siano stati utilizzati, o che abbiano stipulato un contratto a tempo determinato ai sensi di quanto previsto dal l’articolo 36 del contratto collettivo nazionale di lavoro del 29 novembre 2007, su posto di sostegno per almeno un triennio, an che non continuativo, a decorrere dall’anno scolastico 2008/2009;
- docenti non di ruolo, in possesso della specifica abilitazione ma non del titolo di specializzazione per l’insegnamento di sostegno, inseriti nella seconda fascia delle graduatorie di istituto, che abbiano prestato servizio su posto di sostegno nelle istituzioni scolastiche ed educative statali per almeno un triennio, anche non continuativo, a decorrere dall’anno scolastico 2008/2009;
- docenti non di ruolo, non in possesso della specifica abilitazione ma in possesso di titolo di studio idoneo per l’accesso alla specifica classe di concorso, in possesso del titolo di specializzazione per l’insegnamento di sostegno, inseriti nella terza fascia delle graduatorie di istituto, che abbiano prestato servizio su posto di sostegno nelle istituzioni scolastiche ed educative statali per almeno un triennio, anche non continuativo, a decorrere dall’anno scolastico 2008/2009;
- docenti non di ruolo, senza specifica abilitazione, ma in possesso di titolo di studio idoneo per l’accesso alla specifica classe di concorso e non in possesso del titolo di specializzazione per l’insegnamento di sostegno, inseriti nella terza fascia delle graduatorie di istituto, che abbiano prestato servizio su posto di sostegno nelle istituzioni scolastiche ed educative statali per almeno un triennio, anche non continuativo, a decorrere dall’anno scolastico 2008/2009;
- docenti non di ruolo, in possesso della specifica abilitazione e del titolo di specializzazione per l’insegnamento di sostegno o che siano in via di conseguimento del medesimo, inseriti nella seconda fascia delle graduatorie di istituto ed in possesso dei 24 CFU/CFA previsti dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59;
- docenti non di ruolo, senza specifica abilitazione, in possesso del titolo di specializzazione per l’insegnamento di sostegno, o che siano in via di conseguimento del medesimo, inseriti nella III fascia delle graduatorie di istituto ed in possesso dei 24 CFU/ CFA previsti dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59.
I docenti di cui alle lettere d), f), g) e i) sono tenuti a frequentare, durante l’anno di prova, uno specifico per corso accademico al termine del quale, dopo il superamento delle prove previste, conseguono il titolo di abilitazione. Il mancato conseguimento dell’abilitazione comporta la rescissione unilaterale del contratto a tempo indeterminato.
I docenti di cui alle lettere c) ed e) sono tenuti a frequentare, durante l’anno di prova, uno specifico percorso accademico al termine del quale, dopo il superamento delle prove previste, conseguono il titolo di specializzazione per l’insegnamento su posto di sostegno. Il mancato con seguimento della specializzazione comporta la rescissione unilaterale del contratto a tempo indeterminato.
I docenti di cui alle lettere d) e g) del comma 4 sono tenuti a frequentare, durante l’anno successivo a quello di prova, uno specifico percorso accademico al termine del quale, dopo il superamento delle prove previste, conseguono il titolo di specializzazione per l’insegnamento su posto di sostegno. Il mancato conseguimento della specializzazione comporta la rescissione unilaterale del contratto a tempo indeterminato.
I docenti di cui alle lettere f) e g) del comma 4 sono, inoltre, tenuti a conseguire, laddove già non posseduti, i 24 CFU/CFA nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie didattiche.
I docenti di ruolo e i docenti non di ruolo sono graduati in appositi elenchi provinciali con il punteggio attribuito rispettiva mente dalle graduatorie interne di istituto o dalle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS).