Ai sensi della nota 8 alla tabella titoli per la III fascia delle graduatorie d’istituto:
Il servizio conseguente a nomina in Commissione di esami scolastici è valido come servizio di insegnamento reso nella materia per cui è conferita la suddetta nomina“.
Quindi il servizio svolto in qualità di commissario agli Esami di stato è valutabile come servizio nella classe di concorso per cui è stata conferita la nomina di commissario, al pari del servizio svolto in classe durante l’anno scolastico.
Ai sensi della nota n. 18, il punteggio complessivamente attribuibile per l’anno scolastico è comunque pari a 12 punti e il servizio valutabile, ai sensi dell’art. 4 bis del DM 374/2017, è quello relativo ai 6 mesi. Quindi, se il docente ha già svolto nell’anno scolastico in corso servizio per almeno 6 mesi (o meglio 5 mesi e 16 giorni) avrà già accumulato i 12 punti di servizio e l’ulteriore servizio svolto in occasione degli esami di stato sarà irrilevante.
Il servizio svolto in qualità di commissario viene valutato in base “ai giorni effettivi” di servizio svolti. A tal fine, per il computo dei giorni sarà opportuno ottenere una certificazione dei giorni di servizio dal presidente della commissione. Se, invece, si è ottenuta la proroga del contratto fino al 30 di giugno, tali giorni coperti dalla proroga saranno considerati in pieno e sarà necessario considerare gli eventuali ulteriori giorni di servizio prestati successivamente a tale data.
DOMANDA DI MOBILITÀ
La tabella titoli A3 Titoli generali (Allegato 2 al CCNL mobilità) prevede:
per ogni partecipazione agli esami di stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore di cui alla legge 10/12/97 n. 425 e al DPR 23/7/1998 n. 323, fino all’anno scolastico 2000/2001, in qualità di presidente di commissione o di componente esterno o di componente interno, compresa l’attività svolta dal docente di sostegno all’alunno disabile che sostiene l’esame, si attribuisce 1 punto”.