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Anno di prova e assegnazione provvisoria su altra classe di concorso/tipologia di posto

Il DM 850/2015 disciplina il periodo di formazione e prova del personale neoassunto o che ha ottenuto il passaggio di ruolo. Cosa succede nel caso dei docenti in assegnazione provvisoria su altra classe di concorso, altro ordine o altra tipologia di posto?

La questione non viene affrontata né nel DM 850/2015 né nell’annuale nota 39533 del 4 settembre 2019 per l’anno scolastico 2019\2020.

Il DM 850/2015 disciplina una fattispecie simile, ma non identica, a quella dell’assegnazione provvisoria su altra classe di concorso\ruolo, che è quella di coloro hanno ottenuto l’immissione in ruolo giuridica in un certo anno scolastico con differimento della presa di servizio all’anno successivo e durante l’anno di immissione in ruolo giuridica, svolgono una supplenza annuale.

SERVIZI UTILI AI FINI DEL PERIODO DI FORMAZIONE E PROVA
L’art. 3 comma 4 del DM 850/2015 prevede che in caso di differimento della presa di servizio, il periodo di formazione e prova può essere svolto, nell’anno scolastico di decorrenza giuridica della nomina, anche presso l’istituzione scolastica statale ove è svolta una supplenza annuale o sino al termine del servizio, purché su medesimo posto o classe di concorso affine.

Il comma 5 dello stesso articolo prevede che il periodo di prova può essere svolto, su istanza dell’interessato e dietro specifica autorizzazione del dirigente dell’ambito territoriale competente, anche sulla base dei seguenti criteri:

a. la supplenza su posto di sostegno per la scuola dell’infanzia e per la scuola primaria è valida indifferentemente ai fini dello svolgimento del periodo di prova su posto di sostegno per la scuola dell’infanzia o primaria (quindi il docente immesso in ruolo su posto di sostegno infanzia potrà svolgere anno di prova anche su posto di sostegno primaria e viceversa).

b. la supplenza su posto di sostegno per la scuola secondaria di primo e di secondo grado è valida indifferentemente ai fini dello svolgimento del periodo di prova su posto di sostegno per la scuola secondaria di primo e di secondo grado (quindi il docente immesso in ruolo su posto di sostegno I grado potrà svolgere anno di prova anche su posto di sostegno II grado e viceversa).

c. per le classi di concorso, la supplenza è valida sullo specifico grado di istruzione e in considerazione della corrispondenza degli insegnamenti impartiti con quello relativi alla classe di concorso di immissione in ruolo.

SPECIFICO GRADO DI ISTRUZIONE E CLASSI AFFINI
Per quanto riguarda i docenti titolari su posto comune, dal combinato disposto tra il comma 4 e il comma 5 lettera C dell’art. 3 DM 850/2015 il periodo di formazione e prova potrà essere svolto, anche su altra classe di concorso a condizione che si tratti di una classe di concorso affine e che sia svolto nel medesimo grado di istruzione rispetto alla classe di concorso di immissione in ruolo.
Le classi di concorso affini si intendono quelle comprese negli ambiti disciplinari di cui al DM 354/1999:

  • AD 01 per aggregazione delle classi A – 01 (Arte e immagine nella scuola secondaria di I grado) e A – 17 (Disegno e storia dell’arte negli istituti di istruzione secondaria di II grado);
  • AD 02 per aggregazione delle classi A – 48 (Scienze motorie e sportive negli istituti di istruzione secondaria di II grado) e A – 49 (Scienze motorie e sportive nella scuola secondaria di I grado);
  • AD 03 per aggregazione delle classi A – 29 (Musica negli istituti di istruzione secondaria di II grado) e A – 30 (Musica nella scuola secondaria di I grado);
  • AD 04 per aggregazione delle classi A – 12 (Discipline linguistico– letterarie negli istituti di istruzione secondaria di II grado) e A – 22 (Italiano, storia, geografia nella scuola secondaria di I grado);
  • AD 05 per aggregazione di A – 24 (Lingue e culture straniere negli istituti di istruzione secondaria di II grado) e A – 25 (Lingua inglese e seconda lingua comunitaria nella scuola secondaria di I grado), per sottocodici corrispondenti alle relative lingue straniere.
  • AD 06 per aggregazione delle classi A – 18 (Filosofia e scienze umane) e A – 19 (Filosofia e storia);
  • AD 07 per aggregazione delle classi A – 26 (Matematica) e delle classi A – 20 (Fisica) e A – 27 (Matematica e fisica);
  • AD 08 per aggregazione dell’ambito disciplinare verticale AD 04 e delle classi A – 11 (Discipline letterarie e latino) e A – 13 (Discipline letterarie, latino e greco).

Pertanto, il periodo di formazione e prova potrà essere svolto anche su altra classe di concorso ma dovrà trattarsi di altra classe di appartenente allo stesso ambito disciplinare e appartenente allo stesso grado d’istruzione. Ciò evidentemente sarà possibile solamente per le classi di concorso appartenenti agli ambiti orizzontali. Ad esempio, sarà possibile nel caso delle classi di concorso A-20 (Fisica) e A-27 (Matematica e fisica) oppure ne caso delle classi di concorso A – 11 (Discipline letterarie e latino) e A – 13 (Discipline letterarie, latino e greco).

Non sarà possibile svolgere l’anno di prova sulla classe di concorso A-12 (Discipline linguistico– letterarie negli istituti di istruzione secondaria di II grado) e se si è titolari sulla classe A – 22 (Italiano, storia, geografia nella scuola secondaria di I grado) o viceversa.

ASSEGNAZIONE PROVVISORIA 
Quanto detto è applicabile, per espressa previsione normativa, al caso del docente assunto con decorrenza giuridica (ma non economica) e destinatario di supplenza annuale o sino al termine del servizio. Tale fattispecie risulta essere a nostro avviso riconducibile anche al caso del docente in assegnazione provvisoria su tipologia di posto\classe di concorso differente rispetto a quella di titolarità.

Tuttavia, nel caso di specie il docente dovrà presentare apposita istanza all’ambito territoriale ed ottenere specifica autorizzazione del dirigente dell’ambito territoriale competente.

VEDI IL DM 850/2015

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