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Disabilità, invalidità e categorie protette: i benefici per i concorsi e le assunzioni

Il nostro ordinamento giuridico riconosce alle persone disabili o invalide una serie di agevolazioni in materia di assunzioni e concorsi. Questi benefici sono attribuiti a categorie parzialmente non coincidenti per cui è opportuno fare chiarezza.

INVALIDITÀ CIVILE  E TITOLO DI PREFERENZA
Sono considerati mutilati e invalidi civili i cittadini affetti da minorazioni congenite o acquisite, anche a carattere progressivo (compresi gli irregolari psichici per oligofrenie di carattere organico o dismetabolico o per insufficienze mentali dovute a difetti sensoriali e funzionali), che hanno subito una riduzione permanente della capacità lavorativa di almeno un terzo o, se minori, con persistenti difficoltà nel fare i compiti e nelle funzioni proprie della loro età.

Il grado minimo per la qualifica di invalido civile è di un terzo (33%) della riduzione permanente di capacità lavorativa, determinato da una tabella approvata con decreto del Ministro della Sanità del 5 febbraio 1992.
Non rientrano tra gli invalidi civili gli invalidi di guerra, gli invalidi del lavoro e gli invalidi per servizio, riconosciuti tali per cause specifiche dovute alla guerra, alla prestazione lavorativa (per i lavoratori privati) o a un servizio (per i dipendenti pubblici e le categorie assimilate).
Nei concorsi pubblici, a parità di merito e di titoli, hanno titolo di preferenza alcune categorie di cittadini che sono indicati all’art. 5 comma 4 del DPR 9 maggio 1994, n. 487. Tra questi vi rientrano gli invalidi civili, i mutilati ed invalidi di guerra, gli invalidi per servizio e i mutilati e gli invalidi per servizio.
Pertanto, se due o più candidati ottengono, a conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli e delle prove di esame, pari punteggio, viene preferito il candidato invalido.

INVALIDITÀ CIVILE E TITOLO DI RISERVA
L’art. 3 della legge 68/99 prevede che i datori di lavoro pubblici e privati siano tenuti ad avere alle loro dipendenze lavoratori appartenenti alle “categorie protette”.

La legge distingue i lavoratori appartenenti alle categorie protette in “disabili” e “altre categorie”.  I disabili sono:

  • invalidi civili con percentuale minima di invalidità pari o superiore al 46%
  • invalidi del lavoro con percentuale minima di invalidità pari o superiore al 34%;
  • non vedenti (rientrano in tale categoria le persone colpite da cecità assoluta o con residuo visivo non superiore a 1/10 in entrambi gli occhi anche con correzione di lenti);
  • non udenti (persone colpite da sordità dalla nascita o prima dell’apprendimento della lingua parlata purché la sordità non sia di natura esclusivamente psichica o dipendente da causa di guerra, di lavoro o di servizio ai sensi della legge 381/70)
  • invalidi di guerra, invalidi civili di guerra, invalidi di servizio (T.U. pensioni di guerra – DPR 915/78 e successive modifiche).
Le  altre categorie protette di cui all’art. 18, della Legge 68/99 sono:
  • orfani e coniugi superstiti di coloro che siano deceduti per cause di lavoro, di guerra e di servizio svolto nelle pubbliche amministrazioni (inclusi gli orfani, le vedove e i familiari delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata ex L. 407/98); (*)
  • soggetti equiparati, ovvero coniugi e figli di soggetti riconosciuti grandi invalidi per causa di guerra, lavoro e servizio. (*)
  • profughi italiani rimpatriati riconosciuti ai sensi della legge 763/81;

La legge prevede che  alle persone con disabilità siano riservate le seguenti aliquote:
a) 7% dei lavoratori occupati, se occupano più di 50 dipendenti;
b) 2 lavoratori, se occupano da 36 a 50 dipendenti;
c) 1 lavoratore, se occupano da 15 a 35 dipendenti.

mentre alla seconda categoria spetta l’aliquota dell’1% dei lavoratori occupati nel caso di datori di lavoro che occupano più di 50 dipendenti.

Nel caso della scuola quindi il 7% dei lavoratori occupati deve appartenere alle categorie dei disabili e l’1% alla categoria degli orfani, i coniugi superstiti e categorie equiparate. Tale percentuale deve essere calcolata sul numero degli occupati a tempo indeterminato.

Aliquota Legge68

Per poter usufruire della riserva dei posti i soggetti in questione devono dichiarare di essere iscritti nelle liste di collocamento obbligatorio previste dall’art. 8 della legge 68/1999. La riserva in questione opera sia per le assunzioni derivanti dalle procedure concorsuali sia per quelle derivanti dalle GAE. Non opera invece per quanto riguarda le supplenze derivanti dalle graduatorie d’istituto.
A tal fine, il titolo di riserva può essere inserito nel momento dell’aggiornamento annuale delle GAE.
Per quanto riguarda i concorsi, il titolo di riserva deve essere dichiarato entro il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso (in quanto tutti i titoli, compresi i titoli di riserva, vanno posseduti entro la scadenza delle domande di partecipazione al concorso).

Per quanto riguarda le nomine in ruolo e per il conferimento degli incarichi annuali si procede in conformità a quanto stabilito dalla C.M. 248 del 7/11/2000:

a) innanzitutto è necessario verificare in ogni provincia, per ogni classe di concorso e profilo professionale, tramite gli appositi tabulati messi in linea dal sistema informativo, che le aliquote previste per le due categorie (invalidi: 7% riserva N; orfani 1% riserva M) non siano sature (ossia che ci siano effettivamente riservisti da assumere). Occorre calcolare il numero degli occupati, applicare le suddette aliquote e da tale numero vanno detratti i posti eventualmente già ricoperti dal personale beneficiario delle norme sulle assunzioni obbligatorie.

b) Il numero dei posti da riservare alle due categorie di beneficiari è prioritariamente finalizzato all’attribuzione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato, nel limite massimo del 50% dei posti complessivamente autorizzati a tal fine, va ulteriormente distribuito in ragione del 50%, tra il personale incluso nelle graduatorie ad esaurimento e tra quello incluso nelle graduatorie del concorso per titoli ed esami. Si dovrà quindi procedere al calcolo dei posti da destinare ai riservisti tenendo presente che a tale personale va attribuito fino ad un massimo del 50% dei posti destinati alle nomine in ruolo (fino a saturazione delle aliquote suddette)Qualora l’aliquota sia satura, ovviamente non verranno effettuate assunzioni a norma della legge n. 68/98.
Detto 50% va ulteriormente distribuito a metà tra gli aspiranti inclusi nelle graduatorie dei concorsi ordinari e nelle graduatorie ad esaurimento.

c) Nel caso in cui il numero dei posti autorizzati per le assunzioni in ruolo non consenta l’assolvimento integrale della quota di riserva, le ulteriori assunzioni da effettuarsi nei riguardi delle categorie di beneficiari della legge in questione saranno effettuate con rapporti di lavoro a tempo determinato tramite lo scorrimento delle graduatorie ad esaurimento e delle graduatorie provinciali per le supplenze.

In presenza di un solo posto non si procede alla nomina del riservista. In caso di posti dispari, l’unità eccedente va attribuita agli aspiranti non riservisti. Qualora non siano più presenti riservisti di una categoria, i posti vanno attribuiti all’altra categoria rispettando in ogni caso la percentuale attribuita ai riservisti. 

PRIORITÀ DELLA SCELTA DELLA SEDE PER I DOCENTI DISABILI GRAVI
Ai sensi dell’art. 33 della Legge 104/92 le persone con disabilità grave hanno diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede. Questo significa che nell’ambito delle operazioni di assunzioni, i docenti con disabilità grave avranno diritto a scegliere la sede di servizio con priorità rispetto agli altri docenti inseriti nelle rispettive graduatorie.

PRIORITÀ DELLA SCELTA DELLA SEDE PER I DOCENTI DISABILI CON INVALIDITÀ CIVILE
Analogamente a quanto detto nel paragrafo precedente, l’art. 21 della Legge 104/92 prevede che la persona con disabilità (anche non grave) con un grado di invalidità superiore ai due terzi o con minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, ha diritto:

  • alla scelta prioritaria tra le sedi disponibili;
  • alla precedenza in sede di trasferimento a domanda. 

AUSILI E TEMPI AGGIUNTIVI PER LO SVOLGIMENTO DELLE PROVE
Ai sensi dell’art. 20 comma 1 della Legge 104/1992, la persona con disabilità sostiene le prove d’esame nei concorsi pubblici e per l’abilitazione alle professioni con l’uso degli ausili necessari e nei tempi aggiuntivi eventualmente necessari in relazione allo specifico handicap. Nella domanda di partecipazione al concorso e all’esame per l’abilitazione alle professioni il candidato deve specificare  l’ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi.

Pertanto, nel caso in cui sia persona con disabilità, abbia l’esigenza, ai sensi degli articoli 4 e 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, di essere assistito/a durante la prova, deve indicare nella domanda di partecipazione al concorso l’ausilio necessario in relazione alla propria diversa abilità e la necessità di eventuali tempi aggiuntivi.

Tali richieste devono risultare da apposita certificazione rilasciata dalla competente struttura sanitaria da inviare, almeno 10 giorni prima dell’inizio della prova, o in formato elettronico mediante posta elettronica certificata all’indirizzo del competente USR o a mezzo di raccomandata postale con avviso di ricevimento indirizzata al medesimo USR. Le modalità di svolgimento della prova possono essere concordate telefonicamente. Dell’accordo raggiunto il competente USR redige un sintetico verbale che invia all’interessato.
Il mancato inoltro di tale documentazione, nei tempi richiesti, non consentirà all’Amministrazione di predisporre una tempestiva organizzazione e l’erogazione dell’assistenza richiesta.

GRAVI LIMITAZIONI FISICHE INTERVENUTE SUCCESSIVAMENTE
Eventuali gravi limitazioni fisiche, intervenute successivamente alla data di scadenza della presentazione della domanda, che potrebbero prevedere la concessione di ausili e/o tempi aggiuntivi, dovranno essere adeguatamente documentate, con certificazione medica, rilasciata da struttura pubblica, e comunicate, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata all’USR competente oppure a mezzo posta elettronica certificata (PEC).

ESONERO DALLA PROVA PRESELETTIVA
Il Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 90 (in G.U. 24/06/2014, n.144), convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 114, ha disposto l’introduzione del comma 2-bis all’art. 20 della Legge 104/1992, secondo cui la persona handicappata affetta da invalidità uguale o superiore all’80% non è tenuta a sostenere la prova preselettiva eventualmente prevista.  A tal fine, il candidato nella domanda compilata online dovrà dichiarare di volersi avvalere del presente beneficio.

Pertanto, l’esonero della prova preselettiva opera in presenza di due condizioni congiunti:

  • La certificazione di disabilità (anche non grave)
  • Grado di invalidità civile pari o superiore all’80%

Art. 20 comma 2 bis Legge 104/1992

La persona handicappata affetta da invalidità uguale o superiore all’80% non è tenuta a sostenere la prova preselettiva eventualmente prevista”.

 

Per un approfondimento delle agevolazioni previste per la partecipazione ai concorsi pubblici si veda questo articolo

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